Amici degli Animali

Statuto Associazione

Statuto Associazione Amici degli Animali

 

Articolo 1

(Denominazione e Sede)

E’ costituita un’associazione denominata “AMICI DEGLI ANIMALI – associazione di volontariato per la tutela degli animali O.N.L.U.S.”, in sigla “AMICI DEGLI ANIMALI ONLUS” con sede legale nel Comune di Monghidoro (Bo), attualmente in Via Nazionale 20.

Il cambiamento dell’indirizzo della sede legale all’interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria, ed è pertanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 2

(Scopo)

L’associazione, la quale non persegue finalità di lucro, ha per scopo, in ossequio al principio di difesa e valorizzazione del patrimonio animale, di:

a)  provvedere alla protezione degli animali, con particolare attenzione a cani e gatti;

b)  svolgere attività di tutela ambientale mediante il contrasto al fenomeno del randagismo nonché alle problematiche di ordine sanitario da esso conseguenti;

c)  svolgere propaganda zoofila;

d)  collaborare con le Autorità Locali nella gestione delle problematiche inerenti la protezione degli animali;

e)  curare e gestire strutture destinate dalle Autorità Locali a ricovero ed assistenza di animali (cd canili e gattili);

f)  avvalersi di personale professionale qualificato per l’esecuzione della profilassi veterinaria;

g)  vigilare sulle modalità di osservanza delle Leggi e dei Regolamenti in tema di protezione animali;

h)  proteggere il diritto alla vita ed alla dignità degli animali.

La realizzazione dello scopo sociale, la quale avviene prevalentemente mediante le prestazioni gratuite fornite da Volontari, verrà svolta con particolare attenzione al territorio del Comune di Monghidoro (Bo).

Tuttavia l’Associazione potrà stipulare apposite convenzioni ovvero accordi con Autorità Locali di Comuni limitrofi, nonché su tutto il territorio nazionale, purché nel rispetto di quanto sopra descritto.

L’associazione potrà infine svolgere ogni attività direttamente connessa di tipo accessorio, tale ai sensi dell’articolo 10 comma 5 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, che sia comunque fonte di reperimento dei fondi necessari a finanziare le attività istituzionali.

Articolo 3

(Durata)

L’associazione è a tempo indeterminato ed ha pertanto durata illimitata.

Articolo 4

(Obblighi e Divieti)

L’associazione:

– non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle direttamente connesse di tipo accessorio;

– non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura, e salvi gli obblighi di legge;

– deve impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse di tipo accessorio, ovvero costituendo con tali utili ed avanzi di gestione riserve vincolate ai suddetti fini;

– dovrà devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

– deve redigere apposito bilancio o rendiconto annuale;

– deve rispettare l’obbligo di trattamento paritetico nel rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi;

– deve fare uso, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, o dell’acronimo “O.N.L.U.S.”.

Articolo 5

(Attività)

L’associazione è laica, neutrale, apartitica, indipendente, non persegue finalità di lucro di alcun tipo, ed è mossa esclusivamente da fini di solidarietà sociale e volontariato nei confronti degli animali, con particolare attenzione a cani e gatti.

Le prestazioni fornite dai Soci a qualsiasi titolo e di qualsiasi rango, ovvero dalle persone estranee all’associazione, i Volontari, saranno a titolo personale, spontaneo e gratuito, intendendo l’associazione inquadrarsi nell’ambito dell’attività di volontariato.

Tali prestazioni non potranno essere retribuite in alcun modo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli stessi.

Articolo 6

(Soci e Volontari)

Possono far parte dell’associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, ad esclusione dei soggetti previsti dall’articolo 10 comma 10 del Decreto Legislativo n. 460/1997, di ogni nazionalità che ne condividano gli scopi e le finalità.

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere prevista a termine iniziale o finale, né sotto condizione.

I Soci si distinguono in Fondatori, Ordinari ed Onorari.

Sono Soci Fondatori coloro i quali hanno partecipato alla fondazione dell’Associazione.

Sono Soci Ordinari coloro i quali versano la quota sociale e che svolgono la loro attività all’interno dell’associazione.

Sono Soci Onorari, oltre ai Soci Fondatori, coloro che favoriscono in modo determinante lo sviluppo delle attività dell’associazione, ovvero che si sono particolarmente distinti in tal senso.

Sono Volontari tutti coloro i quali che, pur non rivestendo la qualità di Socio, prestano la propria attività per la realizzazione dello Scopo dell’Associazione.

Tutti i Soci, al fine di potere utilizzare tale titolo, sono tenuti a versare la quota associativa annuale.

Articolo 7

(Albo dei Soci Onorari)

E’ istituito l’Albo dei Soci Onorari, tenuto dal Consiglio Direttivo. Appartengono di diritto dell’Albo, previa delibera del Consiglio Direttivo, tutti i Soci e i non Soci che, in collaborazione con l’Associazione, si siano distinti in particolar modo partecipando significativamente al perseguimento degli scopi della stessa mediante contributi di beni o servizi ovvero attività di volontariato.

Articolo 8

(Condizioni d’Ammissione a Socio)

L’ammissione dei nuovi Soci all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su presentazione scritta da parte di un aspirante Socio, previa dichiarazione scritta da parte dell’interessato di non avere a proprio carico pendenze penali. L’interessato dichiara inoltre, per iscritto, di accettare senza riserve lo statuto dell’Associazione.

Entro sette giorni dalla comunicazione scritta della delibera di ammissione, l’interessato è tenuto, come condizione per l’acquisto della qualità del Socio, al versamento presso le casse sociali di una somma non inferiore a quella prevista per la quota associativa. L’interessato acquista la qualità di Socio a far corso dalla data del versamento.

La qualità di Socio Ordinario è acquisita automaticamente, e decade al termine dell’anno sociale.

La qualità di Socio Onorario, sussistendone i requisiti, è deliberata dal Consiglio dei Soci.

L’eventuale diniego da parte del Consiglio Direttivo deve essere debitamente motivato e comunicato per iscritto all’aspirante Socio.

Articolo 9

(Cessazione del Rapporto Associativo)

La qualità di Socio si perde:

– per dimissioni, da comunicarsi, presso la sede dell’Associazione,  a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 novembre di ogni anno; in caso di comunicazione tardiva, il Socio  sarà considerato tale per tutto l’anno successivo e sarà tenuto al versamento della relativa quota associativa;

– per espulsione approvata dal Consiglio Direttivo con parere favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei membri, per violazione della legge o dello Statuto o per altri gravi motivi;

– per decesso.

Articolo 10

(Assemblea dei Soci)

L’Assemblea è composta da tutti i Soci ed è convocata almeno una volta all’anno, entro il mese di Aprile da parte del Consiglio Direttivo per l’approvazione del bilancio consuntivo.

L’Assemblea è altresì convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta lo reputi necessario od opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta motivata tanti Soci che rappresentino almeno un quinto della totalità dei Soci, ovvero ancora dal Consiglio dei Soci Onorari, di cui sotto, ogni volta che lo reputi necessario od opportuno.

La convocazione deve avvenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica, ovvero altro mezzo idoneo a comprovarne il ricevimento, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza, e deve tassativamente indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno. La convocazione può avvenire anche mediante consegna a mano dell’avviso in duplice copia; in tal caso, il Consiglio Direttivo deve conservare copia dell’avviso portante la data di consegna e la sottoscrizione, per ricevuta, del socio ricevente. In ogni caso, l’avviso di convocazione dovrà restare affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono la data fissata per l’adunanza.

Possono partecipare all’Assemblea ed esprimervi il loro voto tutti i Soci maggiori d’età che siano in regola con il versamento della quota associativa.

Il diritto di voto è sospeso in caso di delibera avente ad oggetto l’esclusione di un Socio, in capo al Socio della cui esclusione si tratta.

I Soci non possono farsi rappresentare nell’Assemblea mediante delega, poiché così facendo si configurerebbe una partecipazione temporanea alla vita associativa, fatto vietato dall’articolo 10 comma 1 lettera h) Decreto Legislativo 460/1997. Tale eventualità potrà essere deliberata dall’Assemblea qualora l’associazione assuma in futuro connotazioni di organizzazione complessa a carattere nazionale.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide in rispetto dell’articolo 21 del Codice Civile, e cioè:

– a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione la deliberazione pur venendo meno la metà degli associati;

– nella deliberazione di approvazione del bilancio ed in quelle riguardanti le responsabilità degli amministratori essi non hanno voto;

– per delibere concernenti modifiche all’atto costitutivo ovvero allo statuto, occorrono contestualmente la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

– per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorrono contestualmente la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il pari voto.

L’Assemblea delibera in merito al bilancio consuntivo, agli indirizzi ed alle direttive generali dell’associazione, alla nomina e alla revoca dei componenti il Consiglio Direttivo, alle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, e su quant’altro ad essa demandato dalla legge.

L’Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dalla stessa, assistito da un Segretario anch’esso nominato dall’Assemblea. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la legittimazione all’intervento ed al voto, nonché di dirigere la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 11

(Consiglio dei Soci Onorari)

Il Consiglio dei Soci Onorari è composto dai Soci Fondatori e dai Soci Onorari.

Compete al Consiglio dei Soci Onorari la facoltà di proporre all’Assemblea, in via non esclusiva, i nominativi dei candidati alla carica di componente il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio dei Soci Onorari ha altresì la facoltà di formulare proposte non vincolanti al Consiglio Direttivo circa la gestione dell’Associazione e l’amministrazione delle sue attività.

Articolo 12

(Consiglio Direttivo)

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da Consiglieri, sempre in numero dispari, eletti dall’Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di tredici; essi restano in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo può nominare al proprio interno Amministratori Delegati all’amministrazione di specifici settori dell’attività dell’associazione, in numero di uno ove il Consiglio sia composto da tre Consiglieri e fino a tre ove il Consiglio sia composto da cinque o più Consiglieri.

In caso di decesso o dimissioni di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fissa una riunione entro quindici giorni per provvedere alla sua sostituzione, e convoca l’Assemblea entro i tre mesi successivi per ottenerne la convalida.

In caso di decesso o dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, i Consiglieri superstiti convocano l’Assemblea entro trenta giorni affinché provveda alla ricostituzione del Consiglio. Il tal caso, i Consiglieri superstiti devono limitare la propria attività all’ordinaria amministrazione.

Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta l’associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente non può contestualmente ricoprire la carica di Amministratore Delegato.

Nessun compenso è dovuto ai Consiglieri, salva la rifusione delle spese effettivamente sostenute nell’ambito della loro attività di amministrazione. In casi eccezionali, il Consiglio Direttivo può deliberare, indicandone le ragioni, la corresponsione di un equo compenso, comunque nei limiti di cui all’art. 10 punto 6 lett. c) del Decreto Legislativo 460/97; in tal caso la delibera dovrà essere approvata dalla successiva Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo reputi necessario od opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta motivata scritta la maggioranza dei Consiglieri, e comunque almeno una volta l’anno, entro il mese di aprile, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo.

La convocazione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a comprovarne sia la spedizione sia il ricevimento, con un preavviso di almeno tre giorni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e delibera validamente con la maggioranza dei voti dei presenti. In osservanza del principio di democraticità correlato all’effettiva partecipazione alla vita associativa è vietata la rappresentazione mediante delega.

Delle riunioni è redatto verbale su apposito libro tenuto a cura del Consiglio stesso, sottoscritto dal Presidente e da un altro Consigliere.

Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione ordinaria dell’Associazione, tra cui a mero titolo esemplificativo stabilire l’ammontare delle quote sociali. La straordinaria amministrazione, come ad esempio modifiche statutarie, spettano all’Assemblea nel rispetto del dettato dell’articolo 11 del presente Statuto.

I Consiglieri decadono, oltre che per decesso:

– per dimissioni, da comunicarsi al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno novanta giorni;

– per revoca per giusta causa, da parte dell’Assemblea, su proposta del Consiglio dei Soci Onorari o di tanti soci che rappresentino almeno un decimo della totalità dei Soci.

E’ espressamente vietato essere nominati consiglieri dell’Associazione qualora si ricopra la medesima carica in un’Associazione che per scopo o struttura sia paritetica.

Articolo 13

(Entrate e Bilancio)

Le entrate dell’associazione sono costituite:

– dalle quote sociali versate dagli associati annualmente;

– dal ricavato derivante da raccolta fondi svolta in occasionalmente in concomitanza di ricorrenze e celebrazioni;

– dalla prestazione spontanea e gratuita di opere o servizi di volontariato;

– dai contributi privati e pubblici, mobiliari ed immobiliari;

– dalle donazioni, eredità o legati di cui l’associazione dovesse essere beneficiata nel corso della sua esistenza

– proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali.

L’esercizio finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell’associazione, unitamente alla relazione del Revisore di cui infra, nei dieci giorni che precedono la data fissata per la sua approvazione.

Articolo 14

(Revisore)

La gestione dell’associazione è controllata da un Revisore, eletto dall’Assemblea, la quale ne stabilisce anche l’eventuale compenso; il Revisore dura in carica tre anni, e non può contestualmente ricoprire la carica di Consigliere.

Il Revisore accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redige una relazione ai bilanci annuali, può accertare la consistenza di cassa e dei valori e titoli di proprietà sociale, e può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Il Revisore, ove ritenga che siano stati compiuti atti contrari allo statuto o alla legge, o comunque idonei ad arrecare danno all’associazione, può denunciare per iscritto all’assemblea i fatti di cui trattasi.

Articolo 15

(Scioglimento)

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato, a norma dell’articolo 21 comma 3 cod. civ., dall’Assemblea, la quale provvede contestualmente alla nomina di uno o più Liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio dell’associazione, nel rispetto della legge e dello statuto.

Articolo 16

(Clausola Compromissoria)

Le controversie che dovessero insorgere tra gli associati, tra consiglieri, tra liquidatori, tra i predetti e tra i predetti e l’Associazione, in dipendenza del presente statuto, eccettuate quelle per le quali la legge dispone disciplina inderogabile, saranno decise da un Unico Arbitro, ovvero da un Conciliatore, nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna.

L’Arbitro, ovvero il Conciliatore, dovrà terminare la propria attività entro novanta giorni dall’atto di nomina.

L’Arbitro, ovvero il Conciliatore, avrà funzioni di amichevole compositore ed agirà in modo irritale, salvo quanto previsto dall’art. 36 del Decreto Legislativo 5/2003.

Articolo 17

(Norme Finali)

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

Dopodichè, null’altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 22.50, previa lettura ed unanime approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario                                            Il Presidente

Borelli Marina                                           Monti Lorenza

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